Locazioni: la morosità si sana con il versamento di tutti i canoni.
Con la sentenza n. 5540/2012, la Corte di Cassazione, in materia di locazioni ha stabilito che il conduttore, per evitare lo sfratto, deve pagare tutte le morosità fino al termine concesso per la sanatoria. In particolare, la Corte ha spiegato che laddove il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del "termine di grazia", manifestando così, implicitamente, per ciò solo una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, (sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue "ipso facto" l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art. 663 Cpc, senza che possano assumere rilievo eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore, sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità), a norma dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità. La sentenza, nasce dal ricorso del proprietario di un immobile, sito in Roma, concesso in locazione per uso abitativo, che conveniva in giudizio il conduttore, intimandogli lo sfratto per morosità con contestuale richiesta di convalida. Dopo i due gradi di giudizio, è stato rigettato il ricorso del conduttore, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello. Il conduttore aveva sostenuto, in appello, che l'ordinanza di concessione del termine per la sanatoria non comprendeva il pagamento delle mensilità di dicembre e gennaio, sicché egli avrebbe dovuto ottenere la sanatoria pagando quanto richiesto dal conduttore solo per i mesi oggetto dell' intimazione e non anche per le somme richieste per i canoni scaduti successivamente all'ordinanza del 10 novembre 2007. La Corte di Appello, con sentenza confermata in Cassazione, aveva invece spiegato che la sanatoria ex art. 55 della l. n. 392/78 non si era realizzata, non avendo il conduttore versato anche i canoni maturati successivamente all'intimazione, sino alla scadenza del concesso termine c.d. di grazia. Per maggiori informazioni clicca qui ---------
Pubblicate le rendite presunte degli immobili fantasma. Come procedere per sistemare le incoerenze riscontrate.
L'Agenzia del Territorio ha individuato fabbricati o ampliamenti di costruzioni che risultano non dichiarati al Catasto, utilizzando le immagini aeree del territorio nazionale e ha attribuito a questi una rendita presunta. Dal 3 maggio 2012 al 2 luglio 2012 sono pubblicati presso i Comuni, tramite affissione all’albo pretorio, gli atti relativi all’attribuzione della presunta rendita catastale. Nel frattempo i proprietari dei fabbricati per i quali è stata determinata la rendita presunta possono chiedere il riesame per le seguenti motivazioni: - errata intestazione della particella catastale del terreno su cui insiste l’immobile; - impossibilità di accatastare l’immobile; - avvenuta presentazione della documentazione per l’accatastamento del fabbricato, prima della data di registrazione negli atti della rendita presunta. L’istanza di ricorso va presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta per ricorrere in merito all’attribuzione della rendita presunta e quindi entro il 3 luglio 2012 o entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta per gli atti di aggiornamento catastale e quindi entro il 3 settembre 2012. Le rendite presunte, attribuite in via transitoria, potranno essere consultate anche presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sull'apposita pagina del sito. Per verificare gli immobili occorre visionare il sito dell’Agenzia del Territorio. Per maggiori informazioni clicca qui
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Il Permesso di costruire è dovuto anche in assenza di opere murarie, basta infatti che l’intervento determini una perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2450 del 27/04/2012, confermando la precedente pronuncia del TAR, ha dichiarato che è soggetta a permesso di costruire anche l’attività di spargimento di ghiaia su di un’area che ne era precedentemente priva, quando tale attività appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso (nel caso in esame, realizzazione di un piazzale di parcheggio in area agricola). Al riguardo vengono richiamate precedenti pronunce che hanno già stabilito come necessiti del permesso di costruire ogni intervento che determini una perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opera in muratura. Per maggiori informazioni clicca qui
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LE NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI E DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA DELLA P.A.
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 106 del 08/05/2012 il D.L. 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica, che entra in vigore il Il provvedimento rientra tra le misure di attuazione dell’attività di revisione della spesa, cosiddetta “spending review” per il superamento della crisi economica. In particolare il decreto-legge reca alcune modifiche al Codice dei Contratti (D. Leg.vo 163/2006) ed al relativo Regolamento (D.P.R. 207/2010). Con modifica all'art. 11, comma 10-bis, lettera b), del D. Leg.vo 163/2006, il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva non si applica più nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010. Con modifica agli artt. 120, comma 2, e 283, comma 2, è previsto, nell'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la commissione apra in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, viene abolito l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria. Entro 24 mesi le P.A. sono tenute ad adottare misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia. Per maggiori informazioni clicca qui
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Si comunica che per poter attivare la password Sister, usufruendo della Convenzione stipulata dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia e l’Agenzia del Territorio, bisogna versare €. 31,00 su carta PostePay n. 4023600615427798.Successivamente con la relativa ricevuta, ci si dovrà recare presso la Segreteria del Collegio per compilare il relativo modello.
Cordialmente.
IL PRESIDENTE F.TO GEOM. LEONARDO PIETROCOLA
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